|
D.P.R. 08/07/2005 n. 169
Art. 10 - Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata.
-Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, sono eletti: un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e giustizia provvede ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112. Per la validità delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Quando il presidente e il vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro più anziano per età. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.».
-Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274), come modificato dal presente regolamento: «Art. 2 (Consiglio regionale). -
1. Gli iscritti all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi.
2. (Abrogato).
3. Per la prima elezione il Consiglio nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario straordinario.
4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui al comma 3.
Art. 4 - Attribuzioni del consiglio regionale.
1. Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni già demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonchè la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo
articolo.
2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o chi ne fa le veci.».
Art. 11 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli ALLEGATO 2 (previsto dall’art. 5, comma 4) Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121 ALLEGATO 1 (previsto dagli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1) Iscritti Voti Fino a 100 1 Da 100 a 399 2 Da 400 a 599 3 Da 600 a 899 4 Da 900 a 1199 5 Da 1200 a 1499 6 Da 1500 a 1799 7 Da 1800 a 2099 8 Da 2100 a 2399 9 Da 2400 a 2699 10 Da 2700 a 2999 11 Da 3000 a 3299 12 Da 3300 a 3599 13 Da 3600 a 3899 14 Da 3900 a 4199 15 Da 4200 a 4499 16 Da 4500 a 4799 17 Da 4800 a 5099 18 Da 5100 a 5399 19 Da 5400 a 5699 20 Da 5700 a 5999 21 Da 6000 a 6299 22 Da 6300 a 6599 23 Da 6600 a 6899 24 Da 6900 a 7199 25 Da 7200 a 7499 26 Da 7500 a 7799 27 Da 7800 a 8099 28 Da 8100 a 8399 29 Da 8400 a 8699 30 Da 8700 a 8999 31 Da 9000 a 9299 32 Da 9300 a 9599 33 Da 9600 a 9899 34 Da 9900 a 10199 35 Da 10200 a 10499 36 Da 10500 a 10799 37 Da 10800 a 11099 38 Da 11100 a 11399 39 Da 11400 a 11699 40 Da 11700 a 11999 41 Da 12000 si procedein modo analogo attribuendo un voto ogni 300 iscritti. TABELLA GENERALE Iscritti all’albo Numero dei componenti del Consiglio Rappresentanti iscritti alla sezione A Rappresentanti iscritti alla sezione B Quota di iscritti nella sezione B 1 <100 7 6 5 4 1 2 3 Fino al 29% Dal 29,01% al 43% Dal 43,01% in poi 2 >100<500 9 8 7 6 5 1 2 3 4 Fino al 22% Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi 3 >500<1500 11 10 9 8 7 6 1 2 3 4 5 Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi 4 >1500 15 14 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 6 7 Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal40,01% al 47% Dal 47,01% in poi ALLEGATO 3 (previsto dall’art. 6, comma 2) ALLEGATO 4 (previsto dall’art. 6, comma 2) CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ATTUARI Iscritti all’albo Numero dei componenti del Consiglio Rappresentanti iscritti alla sezione A Rappresentanti iscritti alla sezione B Quota di iscritti nella sezione B 1 <100 7 6 5 4 1 2 3 Fino al 29% Dal 29,01% al 43% Dal 43,01% in poi 2 >100<500 9 8 7 6 5 1 2 3 4 Fino al 22% Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi 3 >500<1500 11 10 9 8 7 6 1 2 3 4 5 Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi 4 >1500 15 14 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 6 7 Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal40,01% al 47% Dal 47,01% in poi CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ATTUARI Iscritti all’albo Numero dei componenti del Consiglio Rappresentanti iscritti alla sezione A Rappresentanti iscritti alla sezione B Quota di iscritti nella sezione B 1 <100 7 6 5 4 1 2 3 Fino al 29% Dal 29,01% al 43% Dal 43,01% in poi 2 >100<500 9 8 7 6 5 1 2 3 4 Fino al 22% Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi 3 >500<1500 11 10 9 8 7 6 1 2 3 4 5 Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi 4 >1500 15 14 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 6 7 Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal40,01% al 47% Dal 47,01% in poi ALLEGATO 5 (previsto dall’art. 7, comma 2) CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI GEOLOGI Iscritti all’albo Numero dei componenti del Consiglio Rappresentanti iscritti alla sezione A Rappresentanti iscritti alla sezione B Quota di iscritti nella sezione B Consiglio nazionale 15 14 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 6 7 Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal40,01% al 47% Dal 47,01% in poi ALLEGATO 6 (previsto dall’art. 8, comma 3) ORDINE DEI BIOLOGI Numero Rappresen-Rappresen- Iscritti dei comtanti iscritti tanti iscritti Quota di iscritti nella all’albo ponenti del alla sezione alla sezione sezione B dell’albo Consiglio A B 8 1 Fino al 22% Consiglio dell’ordine 9 7 6 2 3 Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% 5 4 Dal 44,01% in poi Consiglio nazionale 15 14 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 6 7 Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal40,01% al 47% Dal 47,01% in poi
Pagina 5/5 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5]
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|